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DOCUMENTI DA PREPARARE NEL MATRIMONIO CANONICO
Il Matrimonio Canonico: (solo in chiesa) è celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, il parroco.
Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile anche i seguenti documenti:
Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.
Certificato di cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella dell'attuale domicilio.
Attestato di frequenza del corso matrimoniale: garantisce l'avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale il quale viene svolto con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.
Una volta ottenuti tutti i documenti, i futuri sposi devono presentarsi nella parrocchia prescelta.
Il parroco predisporrà una serie d'incontri per la preparazione al matrimonio alla fine del quale
dichiarerà il suo consenso alle nozze.
Dopo tale colloquio verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno
essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze.
Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.
Requisiti richiesti dalla legge italiana per contrarre matrimonio:
Bisogna aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi gli sposi; suddetta età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che non incorrano gravi motivi.
La libertà di "status" ovvero la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
il matrimonio sia stato dichiarato nullo per:
impotenza di uno dei coniugi
quando il matrimonio non è stato consumato
quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.
La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
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